Nessun albo di traduttori giurati
Né la Legge sul notariato (LN) né il suo regolamento (RN) istituiscono un albo o un timbro di traduttore giurato. Polizia cantonale e magistratura si avvalgono di traduttori e interpreti esterni, ma è un incarico per le loro procedure, non un titolo che renda ufficiale una traduzione per terzi.
La via ordinaria è un’altra: il traduttore firma una dichiarazione di conformità sotto la traduzione, e il notaio autentica la sua firma.
La dichiarazione del traduttore
La legge non prescrive una formula. Una dichiarazione usuale, con luogo, data e firma:
Il sottoscritto/a certifica che la presente traduzione è conforme …….
Indicate da che cosa avete tradotto: originale, copia autenticata, copia o scansione. Il notaio autentica la vostra firma, non la traduzione: della correttezza rispondete voi.
L’autentica di firma: tre modi (art. 68 LN)
Il notaio certifica l’autenticità della firma soltanto se:
- Firmate in sua presenza;
- oppure gli dichiarate di persona che la firma già apposta è vostra;
- oppure lo conferma per telefono, ma solo se vi conosce personalmente: la Commissione per il notariato esclude il telefono per chi il notaio non conosce.
Nei primi due casi, se il notaio non vi conosce, vi identifica con un documento ufficiale.
Quando il brevetto è nullo
Secondo la direttiva della Commissione per il notariato del 4 settembre 2023, il brevetto di autentica di firma deve contenere, a pena di nullità:
- la dichiarazione dell’autenticità della sottoscrizione (art. 68 cpv. 2 LN);
- il modo in cui il notaio ha accertato l’identità: che vi conosce, oppure quale documento ufficiale avete presentato (art. 35 e 53 LN).
Indicare come è stata constatata la firma (presenza, dichiarazione, telefono) è invece una regola d’ordine: la mancanza non rende nullo il brevetto.
Copia conforme dell’originale
Il notaio può anche certificare conforme all’originale la copia del documento che avete tradotto (art. 70–71 LN), dichiarando di averla collazionata personalmente. Il certificato attesta solo che la copia corrisponde all’originale: non la verità del contenuto né le firme che vi compaiono.
Traduzioni dentro un atto notarile
Se una parte non conosce a sufficienza l’italiano, all’atto va allegata una traduzione fedele e completa, firmata dalle parti, dal notaio e da testimoni e interpreti; in caso di discrepanza fa stato il testo italiano (art. 44 LN). L’interprete deve essere maggiorenne e conosciuto dal notaio (art. 36 LN). Per gli inserti in lingua straniera, gli uffici dei registri e le parti possono chiedere una traduzione italiana dichiarata conforme dal notaio o tramite un traduttore; il notaio può prendere atto della dichiarazione del traduttore nel testo dell’istromento (art. 39 RN).
Se la traduzione va all’estero
Le Cancellerie del Tribunale di appello e delle Preture possono dichiarare l’autenticità delle firme e dei sigilli dei notai per le legalizzazioni consolari (art. 108 LN). Per i Paesi della Convenzione dell’Aia si passa dall’apostille.
Approfondisci: l’apostille nei vari Paesi e cosa significa per i traduttori
Lista di controllo prima del notaio
- Traduzione completa, con timbri e annotazioni a mano.
- Dichiarazione di conformità con luogo e data; indicato da che cosa avete tradotto.
- Firma: davanti al notaio o da dichiarare di persona; per telefono solo se il notaio vi conosce.
- Documento d’identità valido, se il notaio non vi conosce.
- Nel brevetto: dichiarazione di autenticità della firma e modo di identificazione.
- Se serve: copia dell’originale certificata conforme dal notaio.
Dove vi aiuta Lingverra
Lingverra produce una traduzione precisa nell’impaginazione dell’originale, legge le annotazioni a mano, traslittera i nomi ed evidenzia i punti incerti. In fondo alla traduzione trovate già la dichiarazione con luogo e data, che indica se avete tradotto da originale, copia autenticata, copia o scansione. Rileggere, firmare e passare dal notaio resta vostro.
Confronto: il traduttore giurato a Ginevra (in francese)
In Italia invece: l’asseverazione in tribunale
Cartella di traduzione: quanti caratteri, quante parole, quanto costa